Legge e Diritto

Imputabilità: definizione e specificazione.

L’ imputabilità
definizione e specificazione di casi previsti dalla legge, nei quali l’imputabilità può venir meno

In termini penalistici si definisce imputabilità (o l’idoneità al reato) la sussistenza di una condizione sufficiente per poter attribuire, ad un soggetto, un fatto tipico e antigiuridico (di reato) una volta che lo stesso è stato commesso e, conseguentemente, potergli applicare anche delle conseguenze giuridiche.

Occorre premettere che nessun individuo può essere considerato imputabile se al momento in cui ha commesso un fatto previsto dalla legge come reato non era imputabile cioè non era in grado di intendere o di volere.
Pertanto, la sopra citata imputabilità sussiste solo nei casi in cui una persona sia capace di intendere, cioè di comprendere il significato delle proprie azioni nel contesto in cui agisce, e di volere, cioè abbia il potere di controllo dei propri stimoli e dei propri impulsi ad agire ovvero di scegliere tra una condotto lecita e una illecita e vietata.
Va subito precisato che il concetto di capacità di intendere e di volere va inteso come necessariamente comprensivo di entrambe le capacità.
In altri termini, l’imputabilità viene meno allorché difetti anche una sola delle sopra indicate attitudini individuali.
Vediamo quali possono essere le cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità di un individuo.
Il codice penale stabilisce, dall’art. 88 all’art. 98, alcuni casi in cui l’imputabilità è esclusa ovvero diminuita.
Si tratta dei casi della minore età, dell’infermità di mente, del sordomutismo, dell’ubriachezza e dell’azione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda la minore età, occorre evidenziare che, per espressa previsione dell’art. 97 del codice penale, non è imputabile chi al momento in cui ha commesso un fatto (di reato) non aveva compiuto gli anni quattordici.1
Il legislatore ha, dunque, fissato una presunzione (iuris et de iure) di non imputabilità del minore degli anni quattordici.
Dunque, al minore degli anni quattordici non può essere attribuita la responsabilità per la commissione di un fatto di reato.
Invece, nel caso dei minori che hanno un’età compresa tra gli anni 14 e gli anni 18, l’imputabilità va valutata, e giudicata, caso per caso.
In concreto, ed in relazione al fatto commesso, il Giudice dovrà appurare la concreta capacità di intendere e di volere del minore degli anni 18 al momento in cui ha commesso il fatto di reato.
Infatti, solo in caso di mancanza di tale capacità il minore non può essere ritenuto punibile.
Nel caso in cui il minore degli anni 18 sia ritenuto capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto di reato, dunque, viene considerato punibile.
Il Giudice competente a giudicare coloro che non hanno ancora raggiunto la maggiore età è il Tribunale per i minorenni.
Per quanto riguarda l’infermità di mente, ai fini dell’imputabilità, il codice penale distingue il vizio totale di mente dal vizio parziale di mente.
Il vizio totale di mente si ha, ai sensi dell’art. 88 del codice penale, allorché colui che ha commesso il fatto previsto dalla legge come reato era, per infermità, in tale stato di mente da escludere totalmente la capacità di intendere e di volere.
La conseguenza giuridica consiste nella non punibilità del soggetto agente.
Tuttavia, in tal caso, il Giudice potrà disporre la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario ove accerti, in concreto, gli estremi della pericolosità sociale ovvero il rischio che in futuro quel soggetto possa commettere dei reati.
Il vizio parziale di mente, in base all’art. 89 del codice penale, si verifica allorché colui che ha commesso il fatto di reato era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente senza escludere la capacità di intendere e di volere.
In tal caso il soggetto risponderà egualmente del reato commesso.
2La conseguenza giuridica è che la pena che può essere applicata per il reato commesso viene diminuita.
Altra ipotesi di esclusione dell’imputabilità è quella relativa al sordomutismo.
L’art. 96 del codice penale stabilisce che “non è imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva per causa della sua infermità, la capacità di intendere e di volere”.
Anche in tal caso, come già per l’infermità di mente, qualora il sordomutismo non escluda, ma limiti grandemente la capacità di intendere e di volere, la punibilità non è esclusa e la pena è diminuita.
Inoltre, occorre fare riferimento all’ubriachezza che può essere definita come un’alterazione temporanea e reversibile dei processi cognitivi e volitivi di un soggetto in seguito all’ingestione di sostanze alcoliche.
Il codice penale, in relazione all’imputabilità, distingue l’ubriachezza accidentale o fortuita dall’ubriachezza volontaria e da quella preordinata.
L’ubriachezza accidentale o fortuita è quella che deriva da caso fortuito o forza maggiore.
Si pensi, ad esempio, a un individuo che lavora in una distilleria di alcool e che si ubriachi in seguito a una fuoriuscita accidentale di gas etilico.
Ebbene, se l’ubriachezza è tale da escludere, al momento della commissione di un reato, la capacità di intendere e di volere il soggetto non è punibile.
Se, invece, non esclude ma fa solo scemare grandemente la capacità di intendere e di volere la pena viene applicata ma solo in misura ridotta.
Si ha ubriachezza volontaria allorché un soggetto si ubriaca per sua scelta e, successivamente, nel momento in cui commette un fatto di reato, non ha la capacità di intendere e di volere.
Si pensi, ad esempio, a coloro che, volontariamente, assumono sostanze alcoliche da soli o con amici.
In tal caso gli si potrà comunque contestare di aver commesso un reato e il soggetto ben potrà essere condannato.
Sostanzialmente, il soggetto risponderà come se al momento della commissione del fatto fosse stato, effettivamente, capace di intendere e di volere.
Invece, l’ubriachezza è preordinata nell’ipotesi in cui un soggetto si ponga volontariamente in stato di incapacità di intendere o di volere al fine di commettere un reato o al fine di procurarsi una scusa.
In tal caso, invece, l’imputabilità non solo non è esclusa ma la pena è, addirittura, aggravata.
A proposito dell’ubriachezza, appare necessario altresì evidenziare che si parla, tecnicamente, di “ubriachezza abituale” allorché un soggetto sia dedito al consumo di sostanze alcoliche e che sia di frequente in stato di ubriachezza.
In tal caso la ubriachezza non esclude l’imputabilità e la pena è sempre aggravata.
Invece, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, si parla di “cronica intossicazione da alcool” allorquando l’intossicazione sia, per il suo carattere ineliminabile, tale da comportare una malattia psichica di carattere patologico.
Si applica in tale caso la medesima disciplina prevista per il vizio di mente in quanto colui che compie l’azione a causa della cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti non riacquista, contrariamente a chi è in stato di ubriachezza abituale, in nessun frangente, la capacità di intendere e volere.
La disciplina dell’ubriachezza è equipollente alla disciplina dell’imputabilità derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
Pertanto in relazione a tali situazioni possono essere applicate le stesse regole sopra indicate.3
Ovvero, possono essere distinti i casi di assunzioni fortuite da quelli di assunzioni volontarie e preordinate.
Inoltre, sono previste le medesime conseguenze giuridiche in caso di assunzione abituale di sostanze stupefacenti e di cronica intossicazione derivante dall’assunzione delle citate sostanze.
Certo è che nei casi sopra specificati, e soprattutto nei casi di soggetti non ancora maggiorenni, il rischio di poter subire un processo penale ed anche una condanna devono indurre i giovani soggetti ad agire, sempre, con la massima cautela e con forte senso di responsabilità al fine di poter evitare di correre i rischi trattati in precedenza.
Inoltre, già al compimento dei quattordici anni, occorre informarsi e documentarsi in quanto già da questa età vi è anche una presunzione di conoscenza della legge penale ovvero una presunzione della conoscenza dei fatti previsti dalla legge come reato.
Nel dubbio o nei casi di incertezza, pertanto, è opportuno rivolgersi, per tempo, agli adulti e, comunque, agli operatori del diritto che, certamente, potranno fornire chiarimenti, informazioni e consigli utili per non violare, in nessuna circostanza, alcuna legge e, in particolare, quella penale!
Infine, occorre comprendere che l’uso smodato e irresponsabile di bevande alcoliche come l’assunzione, anche in minime dosi, di sostanze stupefacenti sono da evitare per tanti motivi.
Tra i vari effetti nocivi vi è anche quello di correre il rischio di diventare assuntori abituali o di ammalarsi definitivamente (cronica intossicazione) diventando, in tal modo, degli individui assimilabili a quei soggetti affetti da patologie che escludono o diminuiscono la capacità di intendere e di volere.

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Annalisa Demurtas

Avvovato Annalisa Demurtas Diritto Penale e Diritto dell'Immigrazione. "La pazienza, la bontà, la generosità, l'umiltà, la gentilezza, la dedizione, la tolleranza e la sincerità sono virtù che dovrebbero coesistere nell'anima"

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