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Testamento biologico: i punti principali da sapere

“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento“. E’ questo il titolo del testo in oggetto della discussione del 13 Marzo 2017, alla Camera sulla proposta di legge sul testamento biologico.

testamento biologicoDopo le recenti vicende di Dj Fabo e dopo quasi otto anni dalla morte di Eluana Englaro, il caso che divise il Paese su diverse opinioni e portò il Parlamento a tentare una sintesi per attuare una legge che regolasse questo problema.
Oggi in Camera, dopo quattro ore di discussione il presidente di turno, Roberto Giachetti ha dichiarato che sono state depositate 2 questioni pregiudiziali e 4 richieste di sospensiva. Nonostante a partecipare al dibattito sul testamento biologico sono stati davvero pochi parlamentari, il presidente di turno tende a sottolineare che: “C’è un coinvolgimento pieno dell’Aula. Nella giornata di oggi si è svolto un dibattito ricco di quasi 4 ore e al di là della assoluta libertà di stampa e cronaca parlamentare, forse ci si dovrebbe concentrare più sulla qualità del dibattito che fare una traduzione esclusivamente numerica”.
Questi i punti principali del testo sintetizzati da Repubblica.it.


1.Disposizioni anticipate di trattamento
”Chiunque sia maggiorenne e capace di intendere e di volere può, attraverso le Dat (Dichiarazioni anticipate di trattamento), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, e può lasciare scritto preventivamente “il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”. Tra queste scelte, la legge comprende anche nutrizione e idratazione artificiali. E’ prevista la nomina di un fiduciario che parli a nome del paziente e si relazioni con i medici. Il dottore è tenuto al rispetto delle Dat, e può modificarne le indicazioni “solo in accordo con il fiduciario”, nel caso nuove terapie non prevedibili al momento della Dat possano “assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita”.

testamento biologico2.Consenso informato
“Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile” riguardo a diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Dopodiché il paziente ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario, comprese nutrizione e idratazione artificiali, e può revocare in qualsiasi momento il consenso inizialmente concesso. Il medico non può far altro che rispettare le volontà espresse dal paziente, e quindi ovviamente anche interrompendo le cure “è esente da responsabilità civile o penale”.

3.Minori o incapaci
”Per i minori si applicano gli stessi principi, ma a esprimere il consenso sono i genitori. Per gli incapaci si esprime il tutore che decide “sentendo l’interdetto ove possibile”. Se non è stata lasciata una Dat, e il rappresentante legale del paziente incapace si rifiuta le cure mentre il medico propende per proseguirle, la decisione finale “è rimessa al giudice tutelare”.

4.La registrazione del testamento biologico
”Il testamento biologico si può redigere per iscritto, ma anche attraverso videoregistrazione. Le Dat “devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata”. Le Dat già depositate presso il comune di residenza o davanti un notaio avranno valore in base alla legge”.

Il disegno di legge si propone finalmente di regolamentare la questione del fine vita in cui:

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

 

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Daniela Gandrabur

Il guerriero sa che è libero di scegliere ciò che desidera: le sue decisioni sono prese con coraggio, distacco e, talvolta, con una certa dose di follia.

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