Legge e Diritto

Gli stranieri e i reati “culturalmente orientati”

Cosa sono e quali sono
In Italia questi reati sono punibili?

I reati culturalmente orientati sono quelli commessi, in Italia, da soggetti di nazionalità diversa da quella italiana.

In questi casi, spesso gravi, la condotta che viene posta in essere è al tempo stesso lecita ed illecita a seconda della legge di riferimento.
Per la legge del paese di provenienza o di nascita del soggetto agente una certa azione può essere permessa e valida. Invece, per la legge del suo stato di residenza effettiva (Italia) un determinato comportamento costituisce reato.
Nei casi di questo genere può assumere un’importanza fondamentale la cultura di provenienza del soggetto agente.
Da questo fenomeno deriva, appunto, il nome di reati “culturalmente orientati”.
Questa problematica è molto attuale perché il nostro ordinamento giuridico è, ormai, particolarmente influenzato dalle culture e dalle esperienze di altri sistemi giuridici diversi dal nostro.

Inoltre, la situazione viene quotidianamente complicata dal flusso migratorio che ormai interessa l’intera Europa e che porta persone di nazionalità diversa a muoversi attraverso altri Stati col proprio e diverso bagaglio culturale.
Ovviamente, il citato bagaglio culturale, simultaneamente, deve convivere con tutte le regole del nuovo paese ospitante e di nuova residenza.
La globalizzazione, infatti, ha come conseguenza anche la moltiplicazione, in ogni stato, della presenza di altre culture.
Orbene, i problemi principali che questi tipi di reato pongono sono legati al fatto che occorre comprendere se davvero siano considerabili, in altri paesi come il nostro, come reati ovvero se l’autore sia punibile o meno.
Bisogna, pertanto, capire quanto rilevi in concreto la spinta culturale del soggetto agente. Per comprendere meglio la questione, si possono fare alcuni esempi tratti da casi di cronaca che sono inevitabilmente arrivati nei nostri tribunali.
Le ipotesi più frequenti riguardano, come prevedibile, la tutela della persona e della libertà individuale.
Si tratta in genere di reati nei quali il presunto colpevole, spesso un uomo, nel suo ruolo di capofamiglia, marito, fidanzato o parente, commette delitti di sangue o a sfondo comunque violento come l’omicidio o il tentato omicidio (art. 575 c.p), la violenza sessuale (art. 609 c.p.), la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), il sequestro di persona (art 605 c.p.), la violenza privata (art. 610 c.p.), le percosse (art. 581 c.p.), le lesioni dolose gravissime, eventualmente aggravate (art. 582 c.p.), i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), le minacce (art. 612 c.p.) o le molestie (art. 660 c.p.) o addirittura lo stalking (art. 612 bis c.p.).reati1
La medesima situazione può verificarsi, naturalmente, anche per altre ipotesi di reato come l’ingiuria (art. 594 c.p.) o la diffamazione (art. 595 c.p.).
Oppure, si pensi alle condotte di importazione, commercio e cessione di sostanza stupefacenti attuate da parte di membri di gruppi minoritari presso i quali l’impiego di certe sostanze (le foglie di coca, il khat, la cannabis) assume valore liturgico e/o curativo.
Ancora, si pensi all’utilizzo di taluni accessori nell’abbigliamento rituale di certe confessioni religiose che, talvolta, potrebbero comportare la violazione di norme penali, come nei casi di porto in luogo pubblico del coltello tradizionale (il kirpan), dei sikh, oppure all’uso da parte di questi ultimi del turbante in luogo del casco protettivo obbligatorio all’interno dei cantieri o alla guida dei motoveicoli, ovvero ancora dell’uso di veli femminili in grado di coprire il viso ed il corpo.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche il problema relativo all’utilizzo di minori nell’accattonaggio.
In particolare, la Corte di Cassazione (Sezione Penale) nella sentenza n° 37638/2013 era stata chiamata a giudicare la condotta di un imputato condannato per aver ridotto in schiavitù una minore costringendola a chiedere l’elemosina. Venivano respinte le obiezioni difensive secondo cui “in considerazione delle millenarie tradizioni culturali dei popoli di etnia rom (cui appartenevano i protagonisti di questa triste vicenda) l’accattonaggio assume il valore di un vero e proprio sistema di vita”.
Pertanto, veniva asserito dal difensore dell’imputato che la condotta del ricorrente si sarebbe dovuta ricondurre al paradigma normativo di cui all’art. 572, c.p. (maltrattamenti) e non al reato di riduzione in schiavitù che in Italia viene punito più severamente.
Ebbene, nella sopra citata sentenza i Giudici avevano specificato che, in relazione a questo delicato tema, la giurisprudenza di legittimità da tempo abbia escluso ogni rilevanza scriminante alle tradizioni culturali favorevoli all’accattonaggio.
E’ stato così definitivamente affermato che commette il reato di riduzione in schiavitù colui che mantiene lo stato di soggezione continuativa del soggetto ridotto in schiavitù o in condizione analoga, senza che la sua mozione culturale o di costume escluda l’elemento psicologico del reato (cfr. Cass., sez. 5, 15.4.2010, n. 18072, S. e altro, rv. 247149).carcere
Inoltre, la Cassazione ha ribadito, sotto un diverso profilo, che in tema di riduzione e mantenimento in servitù posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, (ridotti in stato di soggezione continuativa e costretti all’accattonaggio), non è invocabile, da parte degli autori delle condotte, la causa di giustificazione dell’esercizio del diritto per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell’accattonaggio.
L’ordinamento giuridico in tutti questi casi sopra indicati deve bilanciare due esigenze.
Da un lato, la punibilità del fatto secondo il sistema italiano e dall’altro la spinta culturale dell’agente (come si diceva, infatti, questa spinta culturale ha ispirato la denominazione “culturalmente orientati”).
In altre parole, per l’autore del reato certe condotte possono essere ritenute giustificate in quanto nel proprio paese d’origine non soltanto sono permesse e lecite ma, in alcuni casi, sono addirittura doverose e dovute.
E’ questo il problema della “cultural defense” e del ruolo del giudice che, analizzando la condotta di reato, non potrà evitare di considerare le motivazioni del reo derivanti sia dalla cultura che dall’origine del soggetto agente straniero.
Da notare che il tema è molto dibattuto anche a livello legislativo: basti pensare alla recente introduzione del delitto di infibulazione che è una pratica di mutilazione dei genitali femminili che non costituisce una tradizione propria del nostro paese, ma che viene ancora praticata presso numerose comunità straniere anche in territorio italiano.
Pertanto, a seguito della citata integrazione normativa, tale pratica in Italia è diventata punibile perché conforme ad una nuova fattispecie di reato.
Tutto ciò considerato, sorge spontaneo un interrogativo: come risolvere il problema della punibilità di questi reati nel nostro sistema giuridico?
Due tesi si contrappongono in materia.
Quella integrazionista e quella assimilazionista.
Secondo la tesi integrazionista, (di origini anglosassoni), il paese ospitante deve tenere conto dell’influenza esercitata dalla società di appartenenza dello straniero trattandosi di un soggetto adulto la cui formazione è ormai consolidata e radicata e spesso unita a profondi convincimenti religiosi.
Nel caso di un processo, quindi, il giudice deve considerare questi aspetti con soluzioni che possono andare da una riduzione della pena fino ad una sentenza di assoluzione.
Il reato, anche se sussistente, deve essere trattato diversamente proprio a causa della cultura di provenienza del colpevole.
Per la tesi assimilazionista, invece, (di origini francesi), non importano la cultura di provenienza né le origini di chi commette un delitto su un determinato suolo nazionale.
Per citare un detto tradizionale, varrebbe, per i sostenitori di questa tesi, la regola del “paese che vai e usanze che trovi”.
In altri termini, scegliere il paese dove vivere significa anche accettarne tutte le regole e conformarsi a un certo sistema giuridico rispettandolo rigorosamente!.
L’Italia ha seguito questa seconda tesi.
Pertanto, si risponde in sede penale se si viola la legge penale.
Nella parificazione fra cittadini italiani e cittadini stranieri la cultura d’appartenenza non permette di andare esente da responsabilità penale.
Vale il principio “ignorantia legis non excusat”(l’ignoranza della legge penale non scusa).
Come sopra riferito il nostro sistema giuridico, per ovvie ragioni pratiche, tende a preferire quest’ultima tesi.
Infatti, le sentenze dei nostri tribunali, conformemente alla prevalente dottrina giuridica italiana, ritengono valida la soluzione secondo la quale se uno straniero decide di vivere in un determinato paese non può esimersi dal rispetto delle norme vigenti (in Italia).
Pertanto, in nessun caso possono essere violati, in base ad una distinzione sociale e culturale, i principi di legalità, di tassatività, di responsabilità penale personale e di colpevolezza di cui agli articoli 25 e 27 della nostra Costituzione.
Vediamo come si attua, in concreto, questa soluzione.
Come anticipato, il giudice che si trovi a decidere su un caso in cui la cultura dell’imputato ha avuto un peso notevole sulle motivazioni che l’hanno spinto a commettere il reato non potrà assolverlo sulla base di questa influenza.
Tuttavia, non è possibile negare in termini assoluti una qualsiasi rilevanza alla cultura di provenienza dell’imputato.
Cioè, affinché la pena inflitta non venga vissuta come ingiusta ed il condannato possa comprenderne le ragioni, bisogna tenere in considerazione le tradizioni che hanno spinto una certa persona a compiere gesti penalmente rilevanti.
Il giudice, pertanto, potrà, nel pronunciare una sentenza di condanna, valutare questo “diritto culturale” di appartenenza etnica dell’imputato servendosi dell’art. 133 del codice penale che permette al magistrato di esercitare un potere discrezionale nella graduazione della pena inflitta in concreto e di valutare anche la vita del reo, prima che commettesse il reato, nonché le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
A seconda del delitto commesso, inoltre, alcune sentenze hanno stabilito che in alcuni casi di reati “culturalmente orientatati” non si possono applicare al condannato alcune aggravanti tra le quali quella della premeditazione e l’aggravante dei futili motivi.
In conclusione, in Italia i reati “culturalmente orientati” sono punibili!

Si Ringrazia la Dott.ssa Chiara Pezza per la collaborazione alla redazione di questo articolo.
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Annalisa Demurtas

Avvovato Annalisa Demurtas Diritto Penale e Diritto dell'Immigrazione. "La pazienza, la bontà, la generosità, l'umiltà, la gentilezza, la dedizione, la tolleranza e la sincerità sono virtù che dovrebbero coesistere nell'anima"

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