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Danni morali e Danno biologico

danni morali

Quando l’assicurazione risarcisce anche i danni morali?

Il danno biologico appartiene alla categoria dei danni contro la persona e serve a calcolare, ai fini del risarcimento, tutti i danni che non possono essere inclusi nella tutela del danno patrimoniale, in quanto di carattere non strettamente economico.
Come si potrebbe infatti agire, ad esempio, per il risarcimento per un individuo che subisce un’invalidità permanente a seguito di un sinistro ma che non lavora?
Il suo reddito non è pregiudicato, in quanto inesistente, ma la sua vita è irrimediabilmente danneggiata.
Nonostante questo, usando come parametro soltanto il danno patrimoniale, questa persona non potrebbe ottenere nessun indennizzo. Per situazioni di questo genere, la giurisprudenza ha elaborato la categoria del danno biologico.
La Corte di Cassazione ha sancito che la natura umana non può essere considerata solo in quanto produttrice di ricchezza e di reddito, ma come somma di funzioni fisiche, sociali, culturali ed anche estetiche.
Con danno biologico, quindi, si intende qualunque lesione dell’integrità della persona, in tutti i sensi appena indicati, e che può essere danneggiata sia con lesioni fisiche che con lesioni psichiche.
Tra i sintomi che sono stati indicati come prova dell’esistenza di un danno biologico, ci sono le modifiche all’aspetto esteriore, la diminuzione delle capacità psicofisiche, sociali, e, più genericamente, lavorative, la perdita di future opportunità di lavoro, il fare più fatica nello svolgere il proprio lavoro.
Per quanto riguarda la liquidazione di questo tipo di danno esistono ancora dei problemi, pur essendo il danno biologico ormai riconosciuto da tutti i giuristi ed esperti.
I due unici casi in cui ci sono delle tabelle create appositamente per valutarlo sono i sinistri stradali e gli incidenti sul lavoro.

Un altro caso frequente di danno biologico riconosciuto dai tribunali riguarda le conseguenze per l’individuo dei casi di malasanità, negligenze o errori del personale medico.
Il danno biologico può essere di lieve entità o di non lieve entità.
Esso prende in considerazione anche le cosiddette lesioni micropermanenti, ossia tutte quelle invalidità permanenti che non superino i 9 punti percentuali nelle apposite tabelle dell’invalidità permanente.
Una sottocategoria del danno biologico è il cosiddetto danno tanatologico, ossia il danno causato da morte altrui.
Esso può essere risarcito come danno biologico alle persone legate in via ereditaria alla persona morta, purché la morte causante il danno sia dovuta a un fatto o a una condotta illeciti.
Il danno morale appartiene alla categoria dei danni contro le persone risarcibili dalle compagnie di assicurazione.
Si tratta però del danno di natura più astratta e immateriale e quindi, proprio per questo, è il più difficile da valutare e quantificare in sede di liquidazione.
Per danno morale si intendono infatti le sofferenze psichiche subite da un soggetto a causa di un fatto illecito commesso da altri, sofferenze non riconducibili alla sfera patrimoniale o dell’integrità della persona (quella cioè inclusa nel danno biologico).
Richiedere i danni morali non esclude, è bene ricordarlo, che si possa chiedere il risarcimento anche per altri tipi di danno (patrimoniale o biologico).danno_risarcimento1 jpg
In sostanza, se in un incidente il soggetto assicurato subisce un’invalidità permanente, può essere risarcito sia per i danni patrimoniali che per quelli biologici e morali.
Quindi, la vittima può essere indennizzata per la perdita di un reddito ma, contemporaneamente, anche per la lesione della sua integrità personale globale e per i danni morali (cioè, nello specifico, la sofferenza personale che l’azione illegale gli ha cagionato).
Una condizione necessaria affinché i danni morali possano essere risarciti è che il danno morale sia causato da una condotta illegale provata in un tribunale.
Lo schema è questo: il colpevole del fatto danneggia con la sua condotta una terza persona che ha il diritto di richiedere i danni morali.
Se questa condotta, come nel caso di un sinistro stradale, è coperta da un’assicurazione di responsabilità civile, la persona vittima del sinistro potrà chiedere i danni morali.
Possono anche essere richiesti risarcimenti per i parenti delle persone che hanno subito i danni morali, nel caso in cui i congiunti siano morti a causa dell’illecito.
Per l’indennizzo si segue la via ereditaria.
Fra le sofferenze psichiche contemplate nei danni morali sono inclusi il dolore, la depressione, l’ansia, i patemi d’animo.
Per questi sentimenti non possono ovviamente esistere delle tabelle, così la loro quantificazione è sempre in un’ultima istanza affidata alla discrezionalità del giudice e quindi alla persuasività degli avvocati.
Per questo motivo il risarcimento di un danno morale è spesso oggetto di polemiche.
Il danno morale è strettamente legato alla sfera dei sentimenti della persona e quindi può essere valido solo per le persone fisiche.
Ci sono casi in cui, oltre al danno biologico, l’assicurazione risarcisce anche i danni morali.
Quando?
In quali casi la vittima dell’incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno morale, oltre agli altri danni eventualmente subiti?
Dipende.
In realtà nella pratica non c’è alcun automatismo nel riconoscimento e nella liquidazione del danno morale a seguito dell’incidente stradale.
Il danneggiato dal sinistro che richiede all’assicurazione (anche) il risarcimento del danno morale dovrà fornire le prove, specialmente se dall’incidente sono derivate lesioni non gravi (c.d. lesioni di lieve entità o micropermanenti, cioè che nella valutazione numerica eseguita dal medico legale, siano inferiori a 9 punti di invalidità).
Esaminiamo un caso recentemente discusso dalla Cassazione Civile con la sentenza n. 17209/2015.
Nel caso specifico il danneggiato si era limitato a domandare il risarcimento del danno morale in aggiunta al danno biologico, senza però argomentare la sofferenza subita.
La Corte di Cassazione esaminati gli atti di causa ha stabilito che il ricorrente per ottenere il risarcimento del danno morale deve fornire le prove della sofferenza, avrebbe cioè dovuto supportare la richiesta con l’allegazione dei fatti.
La parte lesa che chiede il ristoro del danno morale dovrà, pertanto, allegare tutte le circostanze utili all’apprezzamento della lesione risentita in termini di turbamento.
Fondamentale è che tale voce di danno si distingue da quello biologico e va quindi liquidato a parte.

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